Ordinanza del Sindaco di Forlì relativa all'obbligo di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera) fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina in prossimità degli asili nido, scuole dell’infanzia ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, entro cento metri da ciascun accesso, ed all’interno dei cortili e delle pertinenze degli stessi, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.
L’obbligo entra in vigore da giovedì 01 ottobre 2020 fino a nuova disposizione.
Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, anche in combinato disposto con l’art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo le specifiche tipologie di violazione con l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.