Si ricorda quanto prescritto dal Regolamento della Valutazione (DPR 122 /2009 art. 14 comma 7) in merito alla frequenza necessaria di almeno tre quarti dell'orario annuale per poter essere ammessi alla valutazione di fine anno.
Si riporta di seguito per opportuna conoscenza e norma il testo di legge:
A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
Considerato pertanto che l'orario annuale delle classi prime, seconde e terze è di 1056 ore o 1023 (se si segue o non si segue l'insegnamento di religione cattolica / attività alternativa), e delle classi quarte e quinte di 990 ore o 957 (se si segue o non si segue l'insegnamento di religione cattolica / attività alternativa), si determina la seguente situazione:
Classi 1^ - 2^ - 3^ di tutti gli indirizzi
- Per gli alunni che si avvalgono dell' insegnamento della religione cattolica/Attività alternativa: limite minimo di presenza ore 792; ore 264 di assenza da non superare
- Per gli alunni che non si avvalgono dell' insegnamento della religione cattolica/Attività alternativa: limite minimo di presenza ore 767; ore 256 di assenza da non superare
Classi 4^ -5^ di tutti gli indirizzi
- Per gli alunni che si avvalgono dell' insegnamento della religione cattolica/Attività alternativa: limite minimo di presenza ore 743; ore 247 di assenza da non superare
- Per gli alunni che non si avvalgono dell' insegnamento della religione cattolica/Attività alternativa: limite minimo di presenza ore 718; ore 239 di assenza da non superare
Con successiva comunicazione pubblicata all'albo della scuola e nel sito Internet come da circolare min. 20/2011, a seguito di apposita delibera del Collegio dei Docenti, si darà informazione delle eventuali deroghe per casi eccezionali e di quant'altro il Collegio riterrà utile determinare nel rispetto e in attuazione della sopracitata norma.