Controlli e rilievi sull'amministrazione

Art. 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

Questo Istituto NON ha recepito rilievi degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile.

Questo Istituto NON ha recepito rilievi della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli Uffici.